Le aliquote IVA su interventi con Ecobonus

In questo articolo andiamo a vedere quali sono le aliquote IVA su interventi realizzati con Ecobonus al 65% e 50%.

In particolare quindi vediamo l’IVA relativa al pagamento di lavori per la riqualificazione del patrimonio immobiliare ad uso residenziale.

Fortunatamente questa è agevolata e rientra nel calcolo della quota detraibile.

Le aliquote IVA applicabili ai lavori di riqualificazione del patrimonio immobiliare possono variare a seconda del tipo di intervento.

L’IVA al 4%.

L’IVA al 4% è riservata ai soli lavori che hanno come obiettivo l’eliminazione delle barriere architettoniche (messa a norma di un ascensore, installazione di servoscala montascale, abbattimento di gradini per la sostituzione con scivoli, installazione rampe).

L’IVA al 10%.

L’IVA  è agevolata al 10% per:

  • prestazioni di servizi (manodopera) relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
  • beni, solo se la relativa fornitura è compresa nell’ambito del contratto di appalto.

L’Iva al 10%, se acquisti direttamente tu, puoi ottenerla solo se i tuoi lavori ricadono in restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia. Non in manutenzione straordinaria.

Differentemente, quando l’appaltatore fornisce beni di valore significativo (caldaie, video citofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetterie da bagno, impianti di sicurezza) si ha diritto all’IVA al 10% ma possono esserci alcune limitazioni.

Bisogna infatti verificare il valore del bene significativo perché l’IVA agevolata viene applicata fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore dei beni stessi.

Come si calcola l’IVA quando è presente in fattura un “bene significativo”?

Vediamo un esempio per renderne più semplice la comprensione:

  1. costo totale dell’intervento 10.000 euro;
  2. prestazione lavorativa pari a 4.000 euro;
  3. beni significativi pari a 6.000 euro (per esempio, rubinetteria e sanitari).

L’Iva al 10% si applicherà sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e il costo dei beni significativi: 10.000 – 6.000 = 4.000. Sul valore residuo degli stessi beni (pari a 2.000 euro) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 22%.

L’IVA al 22%.

L’IVA  22% si applica a:

  • tutti gli onorari dei professionisti eventualmente coinvolti nei lavori;
  • acquisto di beni finiti, quando è diretto, da parte del committente, presso il negozio o il deposito di materiali edili.
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